Art. 6.
(Accertamenti e trattamenti sanitari psichiatrici volontari e obbligatori).

      1. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari relativi alle malattie mentali sono di norma volontari e sono attuati dai servizi e dai presìdi territoriali e ospedalieri, pubblici e privati accreditati, di cui agli articoli 1, 3 e 4.
      2. In presenza di alterazioni psichiche che richiedono interventi terapeutici, gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono attuati dopo che è stato espletato ogni valido tentativo volto a ottenere il consenso del paziente o, in caso di minori di quattordici anni, dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
      3. L'accertamento sanitario obbligatorio è richiesto, motivandolo, da un medico della struttura pubblica o privata convenzionata,

 

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disposto con ordinanza dal sindaco del comune in cui si trova il paziente, eseguito dalla polizia municipale del medesimo comune, prevedendo l'eventuale intervento delle Forze dell'ordine nel caso si ipotizzino reati, e attuato presso il CSM nelle ore diurne o presso il pronto soccorso psichiatrico nelle ore notturne e nei giorni festivi.
      4. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere domiciliare od ospedaliero.
      5. Il TSO domiciliare prevede la proposta motivata circa la psicopatologia del paziente da parte di un medico e la convalida da parte di un medico psichiatra della struttura pubblica, se esistono le seguenti condizioni:

          a) il paziente non è in grado di giudicare il proprio stato e non accetta le terapie proposte ovvero, pur manifestando il suo consenso alle terapie, ne impedisce la corretta attuazione;

          b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può avere un miglioramento della sua psicopatologia dalla attuazione della terapia proposta.

      6. La procedura del TSO domiciliare prevede: la convalida di ricovero obbligatorio, con specificazione dei tempi, dei modi e dei luoghi in cui la stessa terapia sarà praticata; l'ordinanza di ricovero disposta dal sindaco del comune competente, che è attuata, secondo le modalità e i tempi specificati nella richiesta, dalla polizia municipale e dagli operatori del CSM, con eventuale presenza delle Forze dell'ordine nel caso si ipotizzino reati. Entro quarantotto ore dalla sua emanazione, il sindaco trasmette l'ordinanza di ricovero obbligatorio al giudice tutelare, il quale entro le successive quarantotto ore provvede o meno alla sua convalida. Il TSO ha la durata di quattro settimane, è rinnovabile e decade quando non sussistono più le condizioni che l'hanno determinato. È altresì previsto un TSO in comunità terapeutica al quale si applica la medesima procedura prevista dal presente comma per il TSO domiciliare.

 

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      7. Il TSO ospedaliero può essere ordinario o d'urgenza.
      8. Il TSO ospedaliero ordinario è disposto quando:

          a) il paziente non è in grado di giudicare il proprio stato e non accetta le terapie proposte;

          b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può avere un miglioramento nella sua psicopatologia dalla attuazione della terapia proposta;

          c) non è praticabile una terapia domiciliare o è seriamente compromessa la possibilità che essa possa essere attuata, anche se il paziente ha manifestato il suo consenso;

          d) è stato dato il consenso informato al ricovero da parte di un familiare di primo grado del paziente, oppure, in assenza di tale familiare, esistono le condizioni previste dal protocollo del TSO, in particolare in merito alla compatibilità del ricovero con lo stato psicopatologico e il contesto sociale. Il protocollo del TSO è stabilito con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      9. La procedura del TSO ospedaliero ordinario prevede: la richiesta di ricovero motivata circa la psicopatologia del paziente da parte di un medico; la convalida di tale richiesta da parte di un medico psichiatra della struttura pubblica che attesta una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 8; l'ordinanza di ricovero da parte del sindaco del comune in cui si trova il paziente. Se il paziente è reperito dalla polizia municipale, entro una settimana dalla data dell'emanazione dell'ordinanza del sindaco, egli è ricoverato presso la DPA ed in tale caso la validità dell'ordinanza è prorogata di tre settimane dalla data di emanazione. Se il paziente non viene reperito entro una settimana dalla data di emanazione dell'ordinanza, la stessa cessa di avere efficacia dopo tale periodo. Entro le quarantotto ore successive al ricovero del paziente, il sindaco

 

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trasmette l'ordinanza di ricovero obbligatorio al giudice tutelare che, nelle quarantotto ore successive, provvede o meno alla convalida della stessa ordinanza.
      10. Il TSO ospedaliero d'urgenza è disposto sulla base dei criteri di cui al comma 8 e quando le condizioni cliniche del paziente richiedono una immediata ospedalizzazione. Si applica la procedura del TSO ospedaliero ordinario con l'ulteriore previsione del ricovero urgente presso la DPA, in virtù dello stato di necessità, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale e nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di ricovero obbligatorio. All'attuazione del TSO d'urgenza sono deputati gli operatori sanitari e le Forze dell'ordine.
      11. Il TSO, sia domiciliare sia ospedaliero, è sospeso qualora il paziente esprima il proprio consenso informato all'attuazione delle terapie necessarie.